Codice etico

Codice Etico della Società Tiso Alfredo & Figli Srl

 

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento stabilisce l’insieme delle regole di comportamento e di organizzazione e gestione della Società al fine di prevenire la commissioni di reati ovvero di illeciti amministrativi  (d.lgs 81/08 e 231/2001) da parte di qualsiasi soggetto che con essa e per essa operi.

 

Art. 2 DESTINATARI DEL REGOLAMENTO

La Società produce calcestruzzo preconfezionato e commercia materiale edile a Venezia. I destinatari del Codice di Comportamento sono gli Organi della Società, i dipendenti, i clienti, i fornitori, i collaboratori, i consulenti, i professionisti esterni, i quali tutti sono tenuti a rispettare i principi in esso contenuti per il raggiungimento, a titolo puramente esemplificativo:

– del rispetto delle leggi e delle norme in vigore;
– del rispetto delle regole e delle procedure aziendali;
– della qualità dei prodotti e servizi offerti ai clienti;
– della primaria soddisfazione dei clienti;
– della crescita professionale dei propri dipendenti e collaboratori;
– della tutela dei propri dipendenti e collaboratori;
– della tutela dell’ambiente e del territorio circostante;
– della correttezza nell’espletamento della libera e leale concorrenza.

 

ART. 3 RELAZIONI CON I DIPENDENTI

3.1 Rapporti di Lavoro

La Società considera i propri lavoratori quale risorsa principale per il proprio successo, in uno spirito di lealtà e fiducia reciproche. Tutto il personale della Società è assunto con regolare contratto di lavoro, nel rispetto della normativa collettiva di settore, previdenziale, fiscale ed assicurativa.

La Società rifiuta ogni forma di discriminazione per sesso, religione, razza, opinioni politiche e/o morali.

La Società organizza iniziative di formazione/informazione allo scopo di migliorare la professionalità e la sicurezza dei propri lavoratori.

3.1 Sicurezza e salute

La Società riconosce l’ambiente come bene primario della collettività, impegnandosi a salvaguardare e proteggere l’ambiente stesso, responsabilizzando in tal senso i propri collaboratori.

La Società è costantemente impegnata nella diffusione della cultura della sicurezza, promuovendo comportamenti responsabili, garantendo l’integrità fisica e morale dei suoi lavoratori, garantendo condizioni di lavoro dignitose ed ambienti di lavoro salubri e sicuri, nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e protezione dei lavoratori.

I lavoratori hanno il dovere di uniformarsi alle direttive in tema di sicurezza e di denunciare immediatamente ai responsabili della sicurezza designati, incidenti, condizioni o comportamenti pericolosi e situazioni potenzialmente dannose.

 

ART. 4 OBBLIGHI DEL LAVORATORE

Il lavoratore si comporta in modo tale da favorire l’instaurazione di rapporti di fiducia e di collaborazione con la Società. In tale specifico contesto, tenuto conto dell’esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il lavoratore deve in particolare:

a) Collaborare con diligenza, osservando le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina
del lavoro impartite dal datore di lavoro, anche in relazione alle norme vigenti in
materia di sicurezza;
b) Rispettare il segreto d’ufficio e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui
disponga per ragioni d’ufficio;
c) Nei rapporti con il Cliente mantenere una condotta uniformata a principi di
correttezza, buona educazione e piena soddisfazione delle Sue esigenze;
d) Rispettare l’orario di lavoro e non assentarsi dal luogo di lavoro senza
l’autorizzazione del responsabile della struttura organizzativa;
e) Durante l’orario di lavoro mantenere nei rapporti interpersonali con i colleghi
condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi
della dignità della persona;
f) Avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti affidati;
g) Non valersi di quanto è di proprietà della Società per ragioni che non siano di
servizio;
h) Non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, che non
abbiano un valore monetario più che simbolico, in connessione con la prestazione
lavorativa;
i)  In caso di assenza per malattia o per altra causa, dare tempestivo avviso all’ufficio di
appartenenza;
j)  Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione tenere comportamenti trasparenti e
corretti. Non promettere, offrire, o accettare ricompense di valore superiore ai 100,00
Euro (modico valore).

 

ART. 5 SANZIONI DISCIPLINARI

Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati nell’art. 4 danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento disciplinare, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

a)  rimprovero verbale;
b)  rimprovero scritto;
c)  multa di importo fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione;
d)  sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
e)  sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un
massimo di sei mesi;
f)  licenziamento con preavviso;
g)  licenziamento senza preavviso.

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:

1)  intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia
dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
2)  rilevanza degli obblighi violati;
3)  responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
4)  grado di danno o di pericolo causato all’ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio
determinatosi;
5)  sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio
previsto dalla normativa vigente, al comportamento verso gli utenti;

 

ART. 6  IMPUGNAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Il lavoratore, anche per mezzo di un procuratore o dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnare le sanzioni disciplinari alternativamente:

a) deferendo la decisione all’arbitro unico con le modalità previste dal CCNL; b) davanti al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, previo tentativo obbligatorio di conciliazione, con le modalità previste all’art. 65 del D. Lgs. 165/2001.

Il lavoratore deve inoltrare l’istanza di impugnazione entro 20 giorni dal ricevimento del provvedimento di irrogazione della sanzione. Decorso inutilmente tale termine, la sanzione diviene esecutiva.

Le sanzioni disciplinari restano sospese fino alla definizione della controversia, ma riacquistano l’originaria decorrenza nel caso di conferma da parte dell’organo adito per l’impugnazione.

 

ART. 7  RAPPORTI CON I CLIENTI / FORNITORI E TERZI

La Società, operando in regime di qualità UNI EN ISO 9001:2008, si è dotata di procedure di controllo di tutti i processi aziendali al fine di offrire ai propri Clienti un prodotto e un servizio controllato e confacente alle aspettative del Cliente stesso. Tutti i reclami vengono accolti e trattati con attenzione e competenza. I Clienti possono chiedere i prezzi dei prodotti presenti nel listino generale e, se del caso, offerte particolari su prodotti specifici. Sul sito web aziendale www.tiso.altervista.orgè pubblicato il listino prodotti/prezzi del calcestruzzo preconfezionato. I fornitori vengono valutati, prima di iniziare un rapporto commerciale continuativo, secondo delle procedure codificate ed in uso alla Società. Tutti i documenti scambiati con i Clienti/Fornitori, sia di natura fiscale che  commerciale, devono essere opportunamente archiviati e conservati. Ai professionisti consulenti è richiesto di svolgere il loro incarico nel rispetto della legge e nell’interesse della Società, in un rapporto trasparente, simbiotico e fiduciario. Di rispettare la privacy aziendale e il segreto professionale.

 

ART. 8  COMPORTAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI

Il Consiglio di amministrazione assicura il  rispetto dei contratti sottoscritti col Cliente. Individua, tra il management, le persone deputate al controllo di qualità dei processi aziendali, all’esame dei reclami e al loro trattamento. Il CdA assicura il rispetto delle norme tutte, in particolare in materia fiscale, antinfortunistica, e nomina l’ RSPP. Il CdA assicura la puntualità nei pagamenti e la correttezza nei rapporti con i dipendenti e terzi. Nomina l’Organismo(monocratico) diVigilanza.

 

ART. 9 ORGANISMO (MONOCRATICO) DI VIGILANZA

La persona nominata dal CdA a capo dell’Organismo di Vigilanza, deve avere competenze specifiche in materia legale, amministrativa e conoscere a fondo le dinamiche aziendali. L’Organismo di Vigilanza deve vigilare sull’adozione e il rispetto del Codice di Comportamento e riferire al presidente del CdA ogni anomalia riscontrata. Deve promuovere e diffondere, anche all’esterno della Società, la conoscenza del Codice di Comportamento. Deve raccogliere reclami, critiche, osservazioni e consigli che giudica opportuni  e consoni all’attività aziendale e motivare il rifiuto di quelli che giudica inopportuni. Deve promuovere la revisione periodica del Codice di Comportamento. L’attività dell’Organismo di Vigilanza deve essere registrata, documentata e archiviata. All’Organismo è riconosciuta l’autonomia finanziaria necessaria all’esercizio dell’attività di Vigilanza. I flussi informativi all’Organismo di Vigilanza possono arrivare anche per il tramite della casella di posta elettronica: odv.tiso@gmail.com .

 

ART. 10 – APPROVAZIONE E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

Il codice di comportamento è stato approvato dal C.d.A. della Società nella riunione del 14/2/2012 Consegnato in copia cartacea a tutti i dipendenti e pubblicato sul sito internet della Società.